Adempimenti. Legge annuale per il mercato e la concorrenza
LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza
Adempimenti anche per le Organizzazioni di volontariato entro il 28 febbraio
La Legge n. 124/2017 ai comma 125-129 dell’art.1 ha disposto che a decorrere dal 2018 gli enti – incluse tutte le Associazioni e le Onlus - che ricevono sovvenzioni e contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di ogni genere da parte di pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici devono pubblicare sul proprio sito internet entro il 28 febbraio le informazioni (non meglio specificate) relative ai contributi pubblici ricevuti nell’anno precedente.
L’obbligo di pubblicazione non sussiste solo nel caso in cui l’importo dei contributi pubblici ricevuti nella annualità precedente sia inferiore a 10.000 euro.
La sproporzionata sanzione per l’inosservanza della norma è la restituzione delle somme ricevute.
Si tratta di una norma generale che intende rispondere ad una esigenza di maggior trasparenza circa la destinazione di risorse pubbliche, ma che purtroppo risulta essere un ulteriore appesantimento burocratico per le Associazioni, tra l’altro non coordinato con la Riforma del Terzo settore.
Tramite il Forum del Terzo Settore stiamo cercando di fare chiarezza sulla norma, che – ad esempio -dispone l’osservanza di tale obbligo “a decorrere dall’anno 2018” non specificando se la prima scadenza sia il 28 febbraio 2019 riferita ai contributi ricevuti nel 2018 o il 28 febbraio 2018 riferita ai contributi ricevuti nel 2017. Il Forum del Terzo Settore ha inviato una richiesta di chiarimento al Ministero per lo Sviluppo Economico per la quale però stiamo ancora attendendo una risposta.
Nel frattempo invitiamo le Pubbliche Assistenze ad assumere quale orientamento il principio della prudenza visto anche la ormai prossima scadenza, preparando l’elenco dei contributi pubblici ricevuti nel 2017 per poter provvedere in tempo all’adempimento qualora venga confermata la scadenza del 28 febbraio 2018.
Di seguito condividiamo alcune risposte alle domande più frequenti, pur ribadendo che si tratta di interpretazioni, stante la genericità e la poca chiarezza della normativa.
1. DOVE DEVE ESSERE PUBBLICATO L’ELENCO?
• La legge prevede che l’elenco vada pubblicato sul sito internet istituzionale della associazione.
• Nel caso l’associazione non abbia il sito si potrebbe procedere alla pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale della associazione, se disponibile.
• Come ulteriore alternativa consigliamo di procedere alle seguenti 3 azioni:
⠀⠀⠀⠀o Indicazione nella relazione al rendiconto/bilancio (nota integrativa o relazione di missione o relazione del presidente);
⠀⠀⠀⠀o Affissione in bacheca associativa;
⠀⠀⠀⠀o PEC o raccomandata al Ministero dello Sviluppo Economico (urp@pec.mise.gov.it - Via Molise 2 - 00187 Roma)
2. QUALI CONTRIBUTI DEVONO ESSERE PUBBLICATI?
Al momento, stante la genericità della norma che indica quali soggetti obbligati "le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni” senza specificare peraltro la natura giuridica di detti rapporti economici, e le somme "relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni”, tutto includendo, si ritiene che tutte le somme derivanti dalla pubblica amministrazione debbano essere ricomprese nella comunicazione sia quelle avute direttamente, sia tramite soggetti terzi eroganti.
Quindi, a titolo esemplificativo, si ritiene che debbano essere incluse le entrate da convenzioni, il 5 per mille, i contributi ambulanze (c.d. sconto Iva), il contributo su acquisti di beni strumentali, i rimborsi benzina UTIF, gli altri contributi incassati da Enti locali, Nazionali, Europei, ecc.
Nel caso in cui il contributo sia ricevuto indirettamente, cioè tramite un terzo soggetto (es. Anpas Nazionale o Regionale) si consiglia di inserirlo comunque nell’elenco dei contributi pubblici ricevuti, indicando che lo si è ricevuto per il tramite di questo soggetto terzo.
3. A QUALE RIFERIMENTO TEMPORALE CI SI RIFERISCE: CASSA O COMPETENZA?
Si ritiene che le somme vadano indicate per cassa, quindi quelle effettivamente incassate nell’anno solare precedente alla data della dichiarazione. In questo caso, quindi, qualora venga confermato l’obbligo a partire dal 28 febbraio 2018, dovrebbero essere dichiarati i contributi effettivamente incassati nell’anno 2017
4. A COSA SI APPLICA IL LIMITE DEI 10.000 EURO?
L’obbligo di pubblicazione non sussiste solo nel caso in cui l’importo dei contributi pubblici ricevuti nella annualità precedente sia inferiore a 10.000 euro.
Quindi un contributo inferiore a 10.000 euro va comunque dichiarato se la totalità dei contributi pubblici incassati dalla Associazione in quella annualità supera tale cifra.
5. QUALE SCHEMA PUO’ ESSERE UTILIZZATO PER LA PUBBLICAZIONE?
Non esiste uno schema specifico con le informazioni da pubblicare. Al momento riteniamo che possa essere sufficiente una dichiarazione simile alla seguente:
“Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra Pubblica Assistenza ha introitato nell’esercizio 2017, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti somme:
Ente _______________ importo euro ______________ a titolo di _______________;
Ente _______________ importo euro ______________ a titolo di _______________;
Ente _______________ importo euro ______________ a titolo di _______________;
Ente _______________ importo euro ______________ a titolo di _______________."
LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
(GU Serie Generale n.189 del 14-08-2017)
… OMISSIS…
Art. 1
… OMISSIS…
125. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche' con societa' controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro partecipate, e con societa' in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
126. A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle societa' controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.
127. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresi' pubblicati i dati consolidati di gruppo».
129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le societa' di cui ai predetti commi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Fonte Anpas Nazionale