STATUTO REGIONALE


COMITATO REGIONALE A.N.P.AS. PUGLIA

(Adottato dalla Assemblea Regionale Straordinaria del 5 settembre 2010 ed Approvato dal Consiglio Nazionale ANPAS del 23 ottobre 2010)


Art. 1. Denominazione

E' costituito il Comitato Regionale A.N.P.AS.(Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Puglia sotto la denominazione A.N.P.AS. Comitato Regionale Puglia e in via breve A.N.P.AS. Puglia. Di esso fanno parte tutte le associate A.N.P.AS. presenti sul territorio regionale della Puglia.



Art. 2. Natura del Comitato Regionale A.N.P.AS.

L'A.N.P.AS. Puglia è articolazione di livello regionale dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, movimento nazionale unitario (nato nel 1904 con il nome di Federazione Nazionale delle Associazioni di Pubblica Assistenza e Soccorso, come tale eretto in Ente Morale nel 1911) autonomo, libero e democratico di aggregazione delle Pubbliche Assistenze italiane. Esso fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto e per soli fini di solidarietà, e si rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima.

L'A.N.P.AS. Puglia e le sue associate si avvalgono in modo determinante e prevalente di prestazioni personali, volontarie e gratuite.



Art. 3. Sede

La sede legale dell’A.N.P.AS. Puglia è a Molfetta alla Via San Domenico civico 36.

Art . 4. Simbolo

Il simbolo è la croce rossa, bianca e verde dell'A.N.P.AS. con la dicitura A.N.P.AS. Puglia.

Il Comitato Regionale assicurare l’utlizzo del simbolo da parte delle Associate nell’ambito della disciplina stabilita dagli organi nazionali dell’Anpas.

Art. 5. Scopi

Sulla base dei principi e degli scopi dello statuto nazionale A.N.P.AS., il Comitato, persegue le seguenti finalità:

la costruzione di una società più giusta e solidale attraverso la tutela e il riconoscimento dei diritti della persona, nonché quant'altro abbia a riferimento la capacità umana di impegnarsi nell'aiuto e nell'assistenza agli altri;

la rappresentanza delle associazioni appartenenti;

la tutela, assistenza, promozione e coordinamento in ambito regionale del volontariato organizzato;

protezione civile, servizio civile, servizi sanitari;

lo sviluppo di una cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

A tal fine può costituire e partecipare ad enti ed organismi e promuovere iniziative culturali, formative, informative e strutture operative per la diffusione ed affermazione dei principi contenuti nel presente statuto anche mediante l'edizione di stampe periodiche e no.



Art. 6. Associate

Possono essere soci del Comitato Regionale A.N.P.AS. Puglia le Associazioni di volontariato od organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi sede in Puglia, che si fondano su principi solidaristici, di mutualità e di partecipazione sociale e che comunque fondano la loro attività istituzionale ed associativa sui principi e gli scopi del presente statuto e che aderiscono all’A.N.P.AS..

Fanno parte del Comitato Regionale A.N.P.AS. Puglia tutte le Associazioni presenti nella regione Puglia già aderenti alla A.N.P.AS. Sezione Regionale Puglia alla data di entrata in vigore del presente statuto.



Art. 7. Partecipazione al movimento


Il Comitato Regionale A.N.P.AS. Puglia riconosce come suo patrimonio insostituibile l’insieme dei soci volontari e/o sostenitori che formano le Associazioni od organizzazioni aderenti e dà loro rappresentanza tramite il Movimento che esso realizza.

L’insieme dei soci volontari e/o sostenitori che formano le associazioni od organizzazioni aderenti al Comitato Regionale ANPAS Puglia ne costituiscono un patrimonio umano insostituibile. I tesserati delle associate ANPAS possono costituire, nell’ambito delle associazioni di appartenenza, circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo.


Art. 8. Requisiti delle associate


L’associata del Comitato Regionale A.N.P.AS. Puglia deve:

Costituire movimento di aggregazione dei cittadini che, mediante la partecipazione diretta intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività ;

Fondare il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale, e culturale e nell’affermazione dei valori di solidarietà popolare;

Fondare la propria attività in modo determinante e prevalente sulle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;

Fondare la propria struttura sui principi di democrazia enunciati dalla costituzione;

Promuovere ed organizzare la diffusione della coscienza sanitaria e della cultura solidaristica intorno ai problemi socio – sanitari, assistenziali, della protezione civile, della tutela dell’ambiente, della sicurezza sociale in generale, della lotta alla solitudine e di ogni altro aspetto della solidarietà popolare in cui si esprime la capacità aggregante e la creatività della gente;

Impostare la propria organizzazione sull’assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di loro ammissione e di esclusione e i loro obblighi e diritti;

Impostare comunque la propria attività ed organizzazione ai principi e agli scopi del presente statuto;

Utilizzare le risorse prevalentemente a fini di solidarietà.



Art. 9. Diritti delle Associate

Ogni associata ha diritto:

Di partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali;

Essere prontamente informata dai vari livelli sulle iniziative attuate;

Fruire della tutela e dei servizi realizzati ai diversi livelli.

Art. 10. Doveri delle Associate


Le associate devono:

Rispettare le norme statutarie e regolamentari ed i deliberati del congresso nazionale e degli altri organi associativi a tutti i livelli

Diffondere e promuovere gli scopi e le attività dell’A.N.P.AS. sul proprio territorio, particolarmente tra i propri soci per rafforzare il senso di appartenenza al movimento;

Indicare la simbologia dell’A.N.P.AS. in aggiunta alla propria ;

Versare i contributi dovuti nella misura e nei tempi prescritti.

Consegnare ai soci sostenitori e ai soci volontari la tessera prevista dall’ articolo 7 dello statuto nazionale e versarne ad ANPAS nazionale l’importo entro i termini stabiliti.



Art. 11. Acquisto e perdita della qualità di associata


La qualità di associata al Comitato regionale si acquista di diritto in seguito alla delibera di ammissione emanata dal Consiglio Nazionale nei modi previsti dall’art. 10 dello statuto nazionale.



La qualità di associata si perde:


1. per recesso;

2. per morosità;

3. per esclusione;

4. per cessata attività o scioglimento.



1. Recesso

La dichiarazione di recesso deve essere inviata al presidente nazionale e per conoscenza al presidente del comitato regionale. Essa acquista efficacia con la presa d’atto del Consiglio Nazionale.



2. Morosità

Il Presidente Regionale comunica al Presidente Nazionale la morosità dell’associata entro 60 giorni dalla data fissata per il pagamento, per gli adempimenti di competenza. La pronuncia di morosità emessa dal Consiglio Nazionale comporta di diritto la perdita della qualità di associata.



3. Esclusione


Nel caso in cui l’associata non si adegui al rispetto delle norme statutarie e regolamentari, ai deliberati degli organi associativi a tutti i livelli, non sia coerente con gli obiettivi indicati in sede nazionale e regionale, con le regole di democrazia interna, con lo spirito e la pratica del volontariato o con le disposizioni di legge e comunque qualora, per gravi motivi, la sua condotta renda incompatibile la sua appartenenza all’A.N.P.AS., il Comitato Regionale, ove necessario, prescrive alla associazione un protocollo di comportamento dando termine per adeguarvisi.

Trascorso inutilmente detto termine il Comitato Regionale trasmette gli atti alla Direzione Nazionale proponendo l’esclusione della associata.

La delibera di esclusione emanata dal competente organo nazionale comporta la esclusione di diritto dell’associata anche dal Comitato Regionale.



4. Cessata attività o scioglimento

Accertata la cessazione dell’attività dell’associata per un periodo superiore ad un anno, o accertato l’avvenuto scioglimento dell’associata, il presidente del Comitato Regionale propone al Consiglio Nazionale la delibera di perdita della qualità di associata.

La delibera di perdita della qualità di associata emanata dal competente organo nazionale comporta la cancellazione dell’associata.



Art. 12. Patrimonio

L'A.N.P.AS. Puglia ha un proprio patrimonio, che gestisce in modo autonomo. Esso è costituito:

da beni mobili ed immobili;

da titoli mobiliari pubblici e privati;

da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni.



Art. 13. Entrate

Le entrate dell'A.N.P.A.S Puglia sono costituite da:

quote annuali delle associazioni determinate annualmente dall'Assemblea del comitato;

rendite patrimoniali;

contributi volontari di enti pubblici e privati;

sovvenzioni;

convenzioni con enti pubblici e/o privati;

proventi derivanti dalla fornitura di servizi;

eventuali partecipazioni alle entrate derivanti da convenzioni, accordi e contratti procurati a favore delle associazioni aderenti nei termini deliberati dal Consiglio Regionale in accordo con le associazioni interessate;

donazioni e lasciti testamentari.

L'anno sociale e amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.



Art. 14. Organi del Comitato


Sono organi dell'A.N.P.AS. Puglia:

L'Assemblea Regionale;

Il Consiglio Regionale;

Il Presidente Regionale;

La Direzione Regionale;

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;

Il Collegio Regionale dei Probiviri.



Art. 15. Assemblea Regionale


L'Assemblea Regionale è composta da un delegato per ogni associata. Le associate che abbiano un numero di soci superiore a 100 hanno diritto ad un delegato in più ogni 100 o frazione di 100.

L'assemblea viene convocata dal Presidente Regionale nei casi previsti dallo statuto. Essa può venire convocata anche ogni qual volta il Consiglio Regionale lo ritenga opportuno e deve essere altresì convocata allorché ne venga fatta richiesta da almeno un quarto delle associazioni facenti parte del Comitato. La convocazione è effettuata dal Presidente Regionale con lettera ordinaria, pubblicazione sul sito web Anpas Puglia e posta elettronica inviata alle associate almeno trenta giorni prima della data stabilita.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da un'altra associata. La stessa associata non può rappresentare in assemblea più di una associata.



Art. 16. Assemblea ordinaria


L'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo (completo di nota integrativa e relazione sulla gestione) e preventivo si tiene entro la fine del mese di marzo di ogni anno. L'assemblea viene convocata altresì in occasione del Congresso Nazionale.

L'Assemblea Regionale:

elegge e revoca il Consiglio Regionale, il Collegio Regionale dei revisori dei conti e il Collegio Regionale dei probiviri del Comitato;

in prossimità del Congresso Nazionale elegge un consigliere nazionale e delibera la lista dei candidati proposti per l'elezione del Consiglio Nazionale e degli altri organismi in sede di Congresso;

nomina altresì, sulla base delle tessere nazionali sottoscritte entro il 31 dicembre dell’anno precedente, un delegato per i primi 2.500 soci, a cui si aggiunge un delegato ogni ulteriori 10.000 soci;

approva i bilanci consuntivi e preventivi del Comitato;

determina le quote annuali delle associate tenendo conto di quanto dovrà essere versato al livello nazionale;

indica i criteri per l'attuazione in sede regionale degli obiettivi dell'A.N.P.AS.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei delegati, in seconda convocazione qualora siano presenti almeno un quinto dei delegati.

Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.



Art. 17. Assemblea straordinaria


L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei delegati. Essa delibera in ordine alle modifiche dello statuto del Comitato con voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. Delibera inoltre in ordine al proprio scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti dei delegati.



Art. 18. Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è composto da 11 a 31 componenti. Tale numero varia in misura di un componente ogni 3 associate presenti sul territorio regionale.

Il Consiglio Regionale dura in carica tre anni e si riunisce almeno trimestralmente su convocazione del Presidente Regionale o anche su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.



Il Consiglio Regionale:

elegge e revoca il Presidente;

su proposta del Presidente, elegge e revoca il Vice-Presidente, il Consigliere Delegato e gli altri membri della Direzione di cui determina i poteri;

determina le linee operative per l'attuazione degli obiettivi indicati dagli organismi nazionali;

ha la gestione finanziaria del Comitato;

assume ruolo referente a livello regionale delle problematiche prospettate dalle singole associate;

propone l'ammissione delle associazioni che ne fanno richiesta, provvedendo alle relative indagini conoscitive;

accerta la cessata attività e lo scioglimento delle associate, nonché vigila sul permanere dei requisiti per i quali le associate fanno parte dell'A.N.P.AS. e prescrive, ove necessario, protocolli di comportamento dando un termine cui adeguarsi: trascorso inutilmente tale termine, trasmette gli atti al livello nazionale per le determinazioni di competenza, fino all'eventuale esclusione;

redige il bilancio consuntivo annuale completo di nota integrativa e di relazione sulla gestione ed il bilancio preventivo;

promuove, d'intesa con le associate interessate, la costituzione di organismi provinciali e/o zonali;

su richiesta della Direzione nazionale esprime parere sulle deliberazioni concernenti la disciplina della utilizzazione del simbolo associativo, come previsto all’art.17 lettera g) dello Statuto nazionale.



Art. 19. Presidente Regionale


Il Presidente Regionale ha la direzione del Comitato che esercita con la collaborazione della Direzione Regionale e svolge le seguenti funzioni:

è il legale rappresentante del Comitato;

può agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria;

mantiene il rapporto con la Presidenza Nazionale;

prende parte alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea Nazionale.



Art. 20. Direzione Regionale

La Direzione Regionale è composta da tre a sette componenti fra cui il Presidente, il Vice-Presidente ed il Consigliere Delegato. Dura in carica per tre anni salvo decadenza del Presidente Regionale, del Consiglio Regionale o revoca.

Collabora con il Presidente Regionale nella sua attività ed attua i deliberati del Consiglio Regionale.

Cura i rapporti con la Direzione Nazionale per le valutazioni inerenti ai rispettivi fabbisogni necessari alla fissazione degli importi annuali delle comuni fonti di finanziamento.



Art. 21. Collegio Regionale dei Revisori dei Conti


Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti provvede alla sorveglianza ed al controllo periodico delle operazioni amministrative e della correttezza del bilancio.

E' composto da tre Revisori effettivi e due supplenti scelti anche fra non soci di un'associata.

Dura in carica tre anni e nella sua prima riunione elegge il presidente.



Art. 22. Collegio Regionale dei Probiviri


Il Collegio Regionale dei Probiviri, composto da tre a cinque componenti, che durano in carica per tre anni e nella sua prima riunione elegge il presidente.



Esso delibera:

sulle controversie rimesse al suo giudizio dalle associate e dagli organi del Comitato;

sui ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori e disciplinari pronunciati dal Consiglio Regionale.



Art. 23. Coordinamenti Provinciali


Il Comitato Regionale può istituire coordinamenti provinciali.

I coordinamenti provinciali sono articolazioni operative del Comitato Regionale Puglia. Essi hanno la funzione di coordinare le attività delle associate nell’ambito provinciale di riferimento. Essi non godono di autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale.

I coordinamenti provinciali operano, nel rispetto ed in attuazione delle linee di indirizzo generale stabilite dal Consiglio Regionale, nelle aree della sanità, sicurezza sociale e della protezione civile e nei settori di intervento ritenuti opportuni dal Consiglio Regionale.

I coordinamenti provinciali sono composti da un rappresentante per ogni associazione presente sul territorio provinciale che propongono un coordinatore che viene nominato dal Consiglio Regionale.

I Coordinatori partecipano al Consiglio Regionale senza diritto di voto.

I Coordinatori decadono con la scadenza del mandato del Consiglio del Comitato Regionale ANPAS Puglia.



Art. 24. Decadenza delle cariche

Tutti gli incarichi associativi vengono meno qualora chi li ricopre non appartenga più ad una delle Associate.

Decade dalla carica di Consigliere Regionale quel componente che non intervenga a due sedute consecutive senza giustificato motivo. Decade altresì dalla carica di Consigliere Regionale quel componente il cui comportamento risulti contrastante, in modo palese e grave con i principi sanciti dal presente Statuto.



Art. 25. Norme di rinvio


Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia allo Statuto dell’A.N.P.AS. ed alle leggi e norme vigenti.