STATUTO REGIONALE


REGOLAMENTO REGIONALE

COMITATO REGIONALE A.N.P.AS. PUGLIA

(Adottato dalla Assemblea Regionale Straordinaria del 5 settembre 2010)



Art. 1 Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento attua le norme dello Statuto Sociale dell' A.N.P.AS. PUGLIA.

Art. 2 Sedi secondarie e uffici di rappresentanza

Il Comitato Regionale Istituisce sedi secondarie ed uffici di rappresentanza laddove l’assenza di Associate non consenta forme di organizzazione locale previste dallo Statuto dell’ A.N.P.AS. ovvero ritenga che situazioni particolari lo suggeriscano.

In tali casi la sede o l’ufficio è affidato a persona scelta dal Comitato Regionale, che opera alle dirette dipendenze della Presidenza ed ha il compito di mantenere i rapporti con l’A.N.P.AS. PUGLIA ed altre istituzioni.

Art. 3 Strumenti

Il Comitato Regionale persegue gli scopi di cui all'art. 5 dello statuto mediante:

la determinazione dei piani di lavoro attivati dai deliberati coongressuali;
l’attribuzione ai singoli membri di specifici incarichi di attività;
la promozione di commissioni e/o gruppi di lavoro per lo studio di argomenti specifici o per l’organizzazione di attività dl interesse comune; realizzazione di conferenze di organizzazione;
l’organizzazione di incontri tra le Associate, per favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di nuove sperimentazioni;
la predisposizione di strumenti atti a favorire lo sviluppo associativo;
l’organizzazione della partecipazione delle assodate alle iniziative del volontariato internazionale stabilendo i necessari rapporti con organizzazioni di altre province e/o regioni ed aderendo ad eventuali organismi di rappresentanza;
l’organizzazione della partecipazione delle associate ad attività di Protezione Civile sul territorio Regionale, Nazionale ed Internazionale, per il tramite del Settore Protezione Civile Regionale.
Art. 4 Controllo sulle Associate

Il Comitato Regionale esercita il controllo sulle Associate della Regione vigilando sulla loro attività mediante l’acquisizione dei verbali degli organismi di tale livello, anche ai fini della verifica dell’esecuzione dei deliberati Regionali e Nazionali.

Il Comitato Regionale inoltre vigila sulle attività delle Associate delegando a ciò, ove ritenuto opportuno, uno o più del propri componenti, i quali possono effettuare ispezioni, inchieste e audizioni e riferire sugli esiti.

Art. 5 Requisiti delle Associate

Per potersi associare all’A.N.P.AS. PUGLIA l'Associazione od Organizzazione interessata deve essere attiva ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 dello Statuto Nazionale da almeno 1 anno, o, in deroga ad esso, anche meno se la costituzione dell’Associazione è promossa dal Comitato Regionale o se già sezione operativa di una Associata.

Art. 6 Ammissione nuove Associate

L’Associazione od Organizzazione che chiede l’ammissione all’A.N.P.AS. PUGLIA trasmette al Comitato Regionale domanda di ammissione, allegando ad essa i seguenti documenti:

copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo
copia regolamento interno (se presente)
certificato di iscrizione, ove sussistente, al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
relazione attestante le caratteristiche e le attività svolte dall’Associazione o Organizzazione;
eventuali autorizzazioni rilasciate da organi locali per la gestione dei servizi;
elenco delle cariche sociali;
copia dell’atto, con il quale l’organo associativo statutariamente competente ha deliberato la domanda di ammissione.
La domanda deve essere sottoscritta dal Rappresentante Legale dell’Associazione od Organizzazione.

Dai documenti presentati deve risultare con chiarezza che l’Associazione od Organizzazione richiedente possiede i requisiti richiesti dallo Statuto dell’A.N.P.AS. PUGLIA.

Il Comitato Regionale effettuate le opportune indagini trasmette la domanda di ammissione con il proprio parere motivato al Consiglio Nazionale.

Art. 7 Doveri delle Associate

In attuazione dei doveri indicati nell’art. 9 dello Statuto Nazionale, le Associate A.N.P.AS.­:

partecipano alle iniziative organizzate dall’A.N.P.AS. e dai suoi organi territoriali;
comunicano al Presidente Nazionale ed al Comitato Regionale o Interregionale competente le iniziative e le manifestazioni organizzate di particolare rilievo;
comunicano al Presidente Nazionale ed al Comitato Regionale o Interregionale competente le variazioni di struttura ed organizzazione, con relativa documentazione;
producono annualmente documentazione circa il bilancio associativo e i soci iscritti
Art. 8 Versamento quota associativa


Le Associate devono versare la propria quota associativa annuale al Comitato Regionale o Interregionale Competente, che provvede a trasmettere alla Direzione Nazionale l'ammontare del contributo obbligatorio spettante.

I tempi per detti versamenti vengono deliberati dal Consiglio Nazionale.

Art. 9 Esclusione delle Associate

Qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 10 dello Statuto Nazionale per l’esclusione di una Associata, iI Comitato esperita la procedura di cui all'art.11 dello Statuto, trasmette gli atti alla Direzione Nazionale, proponendo l'esclusione dell'Associata. La Direzione Nazionale può disporre la sospensione cautelare dell’Associata fissando un termine per la presentazione di una memoria difensiva. Scaduto tale termine la proposta viene portata all’esame del Consiglio Nazionale.

In caso di morosità dell’Associata nel versamento del contributo obbligatorio, il Comitato Regionale entro 60 gg. deve dare comunicazione a mezzo raccomandata al Presidente Nazionale che procede entro 8 giorni alla diffida.

Trascorsi inutilmente i 30 gg. previsti, il Presidente nazionale sottopone al Consiglio Nazionale la proposta di esclusione.

Art. 10 Comunicazione delle deliberazioni di perdita della qualità di aderente

Delle deliberazioni di perdita della qualità di aderente, per qualsiasi causa, viene data comunicazione con lettera raccomandata entro 15 gg. dall'adozione all'Associata interessata, se ancora esistente, alle Associazioni regionali e alle autorità amministrative e militari competenti per territorio.

Art. 11 Ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri

Contro i provvedimenti del Consiglio Nazionale che determinano la perdita della qualità di aderente, l’Associata Interessata può rivolgersi al Collegio Nazionale dei Probiviri entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione relativa; il ricorso deve essere inviato con lettera raccomandata al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri e per conoscenza Al Presidente del Collegio Regionale e al Comitato Regionale.

Art. 12 Patrimonio

La Direzione Regionale svolge tutte le attività inerenti alla gestione e all’amministrazione del patrimonio dell’A.N.P.AS. PUGLIA. Il Consiglio Regionale delibera l’accettazione dl lasciti, legati, donazioni effettuate a favore dell’A.N.P.AS. Puglia e l’alienazione di beni mobili ed immobili.

Art. 13 Partecipazione al Congresso Regionale

Le Associate nominano con delibera consigliare il delegato tra i propri soci. Non possono nominare delegati le associazioni od organizzazioni che siano state sospese ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Nazionale o che, avendo ricevuta la diffida per morosità, non abbiano provveduto a sanare quanto dovuto nel termini stabiliti.

I nominativi dei delegati completi di dati anagrafici vanno comunicati al Presidente Regionale entro 20gg dal Congresso.

Art. 14 Convocazione del Congresso Regionale

Il Congresso Regionale è convocato dal Consiglio Regionale con lettera inviata 30 gg prima della data fissata, alle Associate.

In caso di convocazione su richiesta delle Associate, tale richiesta deve pervenire con unica lettera raccomandata sottoscritta dai Presidenti di tali associazioni, con allegate le rispettive deliberazioni dei Consigli Direttivi relative alla richiesta; il Consiglio Regionale prende atto prontamente della richiesta della convocazione per poter tenere i lavori del Congresso entro e non oltre quattro mesi.

La convocazione indica sede, data, ora di inizio dei lavori, ordine del giorno.­

Art. 15 Svolgimento del Congresso Regionale

All’inizio dei propri lavori il Congresso Regionale elegge tra i delegati:

il Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario;
la commissione elettorale, determinandone preventivamente i criteri di composizione;
gli scrutatori per le votazioni palesi e almeno tre per le votazioni segrete;
le eventuali commissioni utili per il buon andamento dei lavori congressuali.
Il Congresso inoltre stabilisce l’ora d’inizio e di chiusura delle votazioni per scheda. Le riunioni del Congresso Regionale sono pubbliche ed è facoltà del Presidente dl dare la parola a chi ne faccia motivata richiesta.

Art. 16 Commissione elettorale
La commissione elettorale:

riceve le candidature per l’elezione degli organi regionali dal Presidente Regionale, verifica l’eleggibilità dei candidati e predispone le liste;
predispone il materiale per le operazioni di voto;
dirime le controversie interpretative che insorgono durante le operazioni elettorali.
Delle proprie attività la Commissione Elettorale redige verbale da consegnare alla Presidenza del Congresso.

Art. 17 Validità delle deliberazioni del Congresso Regionale

Per la partecipazione al Congresso i delegati devono accreditarsi presso la Commissione Verifica Poteri nominata dalla Direzione Regionale.

Il Congresso adotta le decisioni a maggioranza assoluta dei presenti e con voto palese che può essere fatto per appello nominale a discrezione del Presidente del Congresso o su richiesta sottoscritta da almeno un quinto del delegati. Quando le votazioni riguardano le elezioni delle cariche sociali o singole persone, il Congresso adotta il voto per scheda. Dei lavori dei Congresso Regionale viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 Candidature per l'elezione degli Organi Regionali

Per l'elezione degli Organi Regionali in sede dl Congresso le Associazioni presentano le candidature complete dl dati anagrafici, inoltrandole per iscritto al Presidente Regionale almeno 5 gg prima della data fissata per lo svolgimento del Congresso, nei seguenti termini:

per il Consiglio Regionale, con preferenze limitate ad un terzo dei componenti da eleggere;
per il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori e per quello dei Probiviri con preferenze limitate a due.
Sono eletti nel Consiglio Regionale i candidati che ottengono il maggior numero di voti fino alla concorrenza dei posti disponibili. Gli altri candidati formano la graduatoria del non eletti in ordine decrescente, in base ai voti ottenuti.

Sono eletti membri effettivi del Collegio Regionale dei Sindaci Revisori i primi tre della graduatoria, mentre il quarto ed il quinto di detta graduatoria risultano eletti membri supplenti.

Sono eletti membri del Collegio Nazionale dei Probiviri i primi cinque della relativa graduatoria.

Per l’elezione delle cariche sociali in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione (come da certificazione da esibirsi all’atto della candidatura).

In caso di vacanza comunque determinatasi di uno o più posti delle cariche sociali, subentra nella carica il candidato non eletto che segue nella relativa graduatoria.

Art. 19 Modalità di espressione del voto


Il volo segreto è espresso su scheda. La scheda riporta esclusivamente la dicitura dell’elezione per la quale è utilizzata e l’elenco delle candidature in ordine alfabetico. L’espressione di voto per un numero di candidati superiore a quello consentito rende nulla la scheda.

L’organizzazione del seggio elettorale deve garantire spazi per l’espressione e la segretezza del voto.

Gli scrutatori nominano un Presidente ed un Segretario per la redazione del verbale di scrutinio, contenente le graduatorie, che deve essere consegnato alla Presidenza del Congresso per la proclamazione degli eletti.

Qualora lo ritenga opportuno, il Congresso può deliberare per il ricorso a diverse forme di espressione del voto segreto.

Art. 20 Assemblea Regionale

Per la convocazione e lo svolgimento dell’Assemblea Regionale si applicano ove siano compatibili le norme previste dal presente regolamento per il Congresso Regionale.

I nominativi dei delegati devono essere comunicati al Presidente Regionale almeno 3 gg prima della data fissata per l’assemblea insieme con la copia autenticata del Libro Soci dell’Associazione per l’anno in corso o con idonea certificazione del rappresentante legale.

Art. 21 Rappresentanza in giudizio

Il Presidente Regionale legale rappresentante dell'A.N.P.AS. PUGLIA, agisce e resiste davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria previa autorizzazione della Direzione Regionale.

Art. 22 Bilanci

La Direzione Regionale redige il bilancio consuntivo annuale completo di nota integrativa e di relazione sulla gestione nonché il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea Regionale per l’approvazione.

Art. 23 Bilanci e relazione delle attività delle Associate


Le Associate hanno l'obbligo di trasmettere ogni anno il bilancio consuntivo annuale completo di nota integrativa e di relazione sulla gestione nonché il bilancio preventivo, al Presidente Regionale entro il 30 Aprile.

Art. 24 Decadenza

La decadenza della carica di Consigliere Regionale è disposta con delibera del Consiglio Regionale e comunicata con lettera raccomandata al destinatario del provvedimento. Nell'ipotesi di decadenza per comportamento contrastante con i principì dello Statuto Nazionale, il Consiglio Regionale formula una proposta di decadenza che viene esaminata e comunicata all’interessato con lettera raccomandata. Questi ha il diritto di presentare una memoria difensiva al Consiglio Regionale entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione

Il Consiglio Regionale esamina la proposta e l'eventuale memoria e delibera in merito, dandone comunicazione all'interessato con lettera raccomandata.

I Consiglieri Regionali destinatari del provvedimento di decadenza possono proporre ricorso, sempre con lettera raccomandata, al Collegio Regionale dei Probiviri entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

In attesa della decisione del Collegio Regionale dei Probiviri, che deve essere adottata entro 60 gg dal ricorso, i Consiglieri restano sospesi dalle loro funzioni.

Art. 25 Settore di Protezione Civile Regionale

Per l’espletamento delle attività di Protezione Civile delle associate, il Consiglio Regionale, utilizza il settore di Protezione Civile, come strumento organizzativo e gestionale.

Il settore di PC è formato dal Presidente di A.N.P.As Puglia, dal delegato regionale per la PC referente al Nazionale, del responsabile di sala operativa delegato, dai delegati di PC delle provincie e da due esperti (anche esterni) delegati dal Presidente.

Lo strumento operativo per l’applicazione delle direttive di PC, è la Sala Operativa Regionale, che viene attivata direttamente dal Presidente.

La sala operativa gestisce tutte le attività di PC sul territorio regionale: emergenza, formazione, maxi eventi, ecc..

Il settore di PC predispone il manuale operativo di PC, utilizzando come linee guida il manuale nazionale A.N.P.AS., adeguandolo al proprio contesto territoriale.

Il manuale operativo va consegnato alle associate per l’utilizzo.